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Associazione di Promozione Sociale
Rivolta a filmmakers e produzioni indipendenti

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Piano9 Produzioni - Associazione di promozione sociale | P.IVA 02912460819 | @ ALL RIGHT RESERVED | Powered by Vito Sugameli

Statuto

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Art.1 Denominazione, Statuto, Logo

É costituita nel rispetto delle seguenti disposizioni di legge (e successive modifiche od integrazioni normative):

- CODICE CIVILE (R.D. 16 marzo 1942, n. 262), Artt. 14-42, "Disciplina delle associazion,, riconosciute e non, delle fondazioni e dei comitati";

- LEGGE 7 dicembre 2000, n. 383, "Disciplina delle associazioni di promozione sociale"; 
- Legge Regionale 07/05/2015, n.9, art.64, "Norme in materia di riconoscimento, promozione e valorizzazione delle Associazioni di Promozione Sociale";

- DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo settore";  l’Associazione di promozione sociale (Aps) senza scopo di lucro, denominata “Piano9 Produzioni” o “Piano9”. Associazione di autori, registi, videomaker, compositori e tecnici dell'audiovisivo, denominazioni scritte indifferentemente, in tutto o in parte, a lettere maiuscole o minuscole. 
La associazione di promozione sociale (A.P.S o APS o Aps) senza scopo di lucro, denominata PIANO9 PRODUZIONI.
L'Associazione assume, in tutte le denominazioni, la quolìfico di Associazione di Promozione Sociale, secondo le forme previste dallo legge, quale elemento caratterizzante, sempre inserito nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.Il Logo è costituito dalla denominazione (completa o parziale, acronimota o meno) dell'Associazione, inclusivo della dicitura "A.P.S." o "APS" o "Aps", accompagnata dalla stilizzazione del simbolo “at” (chiocciola) .

Art. 2 Sede

L’Associazione ha sede in Corso Piersanti Mattarella, 67 – 91100 Trapani (TP). La sede può essere trasferita dal Consiglio Direttivo all’interno dello stesso Comune, mentre per i trasferimenti in altro Comune è necessaria una delibera dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo può istituire, trasferire e sopprimere, ovunque nel Mondo, sedi secondarie e amministrative, nonché rappresentanze ed unità locali in genere.

Art. 3 Regole fondamentali e principi fondanti

L’Associazione PIANO9 PRODUZIONI non persegue scopi di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione.

È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta: di utili o avanzi di gestione, di fondi, di riserve o di capitale; durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Sono principi fondanti il perseguimento de:
a) la promozione sociale, culturale e civile delle persone indipendentemente da sesso, età, religione, orientamento politico o sessuale;
b) la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;
c) la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
d) l’impegno nel volontariato civile e solidale;
e) la promozione di una cultura positiva ed attiva delle persone anziane;
f) la ricerca di nuove opportunità di solidarietà rivolta alle nuove generazioni;
g) l’attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali;
h) le attività volte a promuovere e garantire la parità di genere;
i) l’attenzione ai giovani e all’invecchiamento attivo.

Sono insiti nella natura della associazione i principi di democraticità interna e della struttura, nonché di elettività e gratuità delle cariche associative.

Art. 4 Attività costituenti l’oggetto sociale e finalità dell’Associazione

L'associazione “PIANO9 PRODUZIONI” ha lo scopo di promuovere e diffondere la conoscenza pratica e teorica dell’attività del c.d. “Filmmaker”, inteso quale figura professionale che, avendo una conoscenza approfondita dei vari segmenti delle attività connesse alla ripresa televisiva/cinematografica, di montaggio, edizione e, in generale, di post-produzione, fotografia, regia, scrittura televisiva e/o cinematografica, opera per la realizzazione di prodotti audiovisivi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: lungometraggi, fiction, documentari, magazine, backstage, istituzionali, film d’animazione, spot pubblicitari e ogni altra forma di audio-visivo destinato al cinema, alla televisione, ad internet, ecc.) per ogni forma di diffusione nota o che sarà inventata in futuro.
L'obiettivo è sviluppare e promuovere le più varie forme dell'audiovisivo e della conoscenza cinematografica, utilizzando e fornendo strumenti utili all’abbattimento delle barriere linguistiche, tecnologiche e culturali, dando inoltre vita a progetti sociali, di formazione e di educazione ai media diretti al mondo scolastico, accademico e professionale. Tutto ciò per raccogliere le istanze e le sollecitazioni provenienti dal mondo del cinema, della produzione e distribuzione audiovisiva, per fornire un dibattito più attento e informato, utile allo sviluppo e al mantenimento di una cultura cinematografica e, più in generale,inerente alle arti dello spettacolo.

L’Associazione ha per oggetto le seguenti attività:
- promuovere la cultura cinematografica, dell'audiovisivo, del filmmaking e il riconoscimento professionale della figura del filmmaker e di altre figure artistiche e tecniche nella produzione cinematografica atte a creare ogni tipo di audiovisivo, diffondendo e difendendo gli interessi morali e artistici, nonché economici e contrattuali di dette figure professionali;
- promuovere, in ogni forma e con ogni mezzo, l’interazione, il confronto e l’incontro tra filmmakers e di altre figure artistiche e tecniche nella produzione cinematografica, favorendo le occasioni di incontro, dibattito e partecipazione e più in generale di aggregazione, al fine di favorire la crescita professionale di ciascuno e lo scambio di esperienze e conoscenze professionale, tecniche e artistiche;
- promuovere l’aggiornamento professionale e la carriera dei filmmakers e di altre figure artistiche e tecniche nella produzione e distribuzione cinematografica, ricercando, selezionando, approfondendo e diffondendo le informazioni tecniche e artistiche necessarie al filmmaker od all’intera categoria, organizzando corsi di formazione, convegni, seminari, dibattiti e ogni tipo di evento e attività di promozione nell’ambito dell’attività di creazione, produzione e distribuzione dell’audiovisivo in tutte le sue forme e ramificazioni; promuovere le attività di studio e ricerca sui vari aspetti dell’attività della produzione e distribuzione cinematografica e delle condizioni di lavoro proprie di tale attività, al fine di proporre miglioramenti legislativi, di tutela del lavoro, operativi, tecnici, organizzativi, artistici, nonché economici e sulle regole etiche che devono ispirare lo svolgimento dell’attività delle figure professionali che gravitano intorno all'intera industria cinematografica;
- L’associazione si propone di creare una rete di contatti privati e istituzionali allo scopo di promuovere le varie competenze degli associati per favorire un maggiore sviluppo professionale;
- L’associazione si propone di creare una realtà che possa unire le forze e il “know how” di tutti i partecipanti al fine di gestire e possibilmente aumentare il portafoglio clienti di ognuno.

Per attuare le suddette finalità, l’Associazione potrà dare vita o partecipare a iniziative specifiche come incontri, laboratori, stage, corsi, seminari, meeting, convegni, campagne di sensibilizzazione, attività di comunicazione multimediale, raccolte fondi, spettacoli, gruppi di lavoro, festival, manifestazioni in genere ovvero eventi simili o affini a quelli sin qui descritti.
Esclusivamente in via secondaria al perseguimento dell’oggetto sociale, l’Associazione potrà svolgere attività commerciali, comunque connesse o strumentali al perseguimento dell’oggetto sociale.L’Associazione potrà altresì partecipare ad altri enti non profit aventi oggetto analogo o, comunque, connesso al proprio.
L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali occasionali e marginali e comunque correlate all’oggetto sociale, necessarie e/o utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni e società con oggetto analogo al proprio, nonché dar vita a società, in qualunque forma e modo, previsto dalla legislazione vigente, al fine di conseguire le finalità sociali.
L’Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, esercitare in via occasionale e marginale, le sotto indicate attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative:
- ideare, organizzare, gestire e promuovere corsi di formazione e aggiornamento professionale, sia tecnici che culturali;
- ideare, organizzare e promuovere eventi quali proiezioni, festival/mostre del cinema, della televisione, dei nuovi media e della comunicazione di massa in generale nonché ogni altro tipo di evento legato al mondo audiovisivo e non;
- ideare, curare e distribuire edizioni e pubblicazioni sia off-line che online a carattere divulgativo su temi d’interesse specifico, legati alle discipline oggetto dello statuto;
- ideare e svolgere manifestazioni, eventi, convegni, dibattiti, per il raggiungimento dei propri obiettivi in ambito regionale, nazionale ed estero;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- promuovere e pubblicizzare offline e online la propria attività e la propria immagine, utilizzando loghi e modelli;
- realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività costituenti l’oggetto sociale;svolgere attività di consulenza e divulgazione sugli aspetti tecnici, normativi, giuridici, economici, nonché promuovere e stipulare convenzioni e agevolazioni con fornitori tecnici, professionisti ed esperti per tutti gli aspetti tecnici, giuridici, normativi comunque inerenti la produzione cinematografica;
- svolgere attività correlate e strumentali alla disciplina oggetto dello statuto sociale, che ne costituiscano il naturale     completamento;
- partecipare a bandi di ogni genere e livello, a titolo esemplificativo e non esaustivo: privati e pubblici locali, regionali, nazionali, internazionali europei e non;
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

É fatto divieto agli organi amministrativi dell’Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o accessorie.

Art. 5 Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 6 Soci

I soci sono distinti in quattro categorie:
1. Soci Fondatori
- Sono coloro che hanno costituito l’Associazione
- Pagano le quote sociali previste per la loro categoria
- Hanno diritto al voto nell’assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali
- Sono i principali incaricati della promozione e della tutela degli scopi sociali
- Hanno diritto al voto nell'Assemblea dei Soci Ordinari e nell'Assemblea Generale dei Soci
- Sono eleggibili nel Consiglio Direttivo
- Sono i principali rappresentanti dell'Associazione, quale diritto/dovere, in quanto hanno incarnato ed incarnano i valori ed i principi fondativi
- Per tale peculiarità il loro diritto di voto può valere doppio nel caso di votazioni, nell'Assemblea dei Soci Ordinari, dove non sia raggiunta la maggioranza dei voti necessaria per prendere una decisione.

2. Soci Ordinari
- Sono coloro che richiedono al Consiglio Direttivo l’iscrizione all’Associazione con richiesta scritta, motivata e contenente le generalità anagrafiche
- Versano annualmente la quota associativa determinata dal Consiglio Direttivo medesimo per la loro categoria
- Hanno diritto al voto nella Assemblea generale dei soci, per l'approvazione del rendiconto di fine anno
- Possono essere eletti a coprire cariche sociali solo dopo un triennio di permanenza in seno alla associazione e laddove sia loro riconosciuto un operato meritevole in ambito associativo, che abbia apportato prestigio alla associazione. La loro nomina in seno alle cariche sociali sarà proposta dal Consiglio Direttivo alla Assemblea generale dei soci ove in tal senso voteranno i soli soci fondatori. La ammissione sarà ratificata con il solo voto unanime di questi ultimi.

3. Soci Onorari
- Sono coloro che decidono di supportare in maniera attiva e costante l'associazione
- Sono ammessi e nominati tali dal Consiglio Direttivo dell’Associazione
- Sono personalità eminenti la cui presenza possa contribuire alla valorizzazione dell’Associazione e al raggiungimento dei fini sociali; tali qualità a fondamento del lorostatus, ove dovessero venire meno, determineranno la perdita dello status di “onorari”, potranno nel caso fare richiesta di ammissione quali soci ordinari secondo le modalità già previste nel precedente capoverso del presente statuto
- Pagano le quote sociali previste per la loro categoria dal Consiglio Direttivo
- Hanno diritto al voto nella Assemblea generale dei soci
- Non sono eleggibili alle cariche sociali

4. Soci Volontari o Sostenitori
- Sono coloro che decidono di supportare in maniera occasionale gli scopi associativi condividendone le finalità al fine di vederla crescere la associazione
- Non hanno diritto di voto nella Assemblea genarle dei soci ove hanno comunque diritto di partecipazione e parola
- Non sono elegibili
- Non vengono iscritti nel registro dei soci
- Pagano le quote sociali previste per la loro categoria dal Consiglio Direttivo

Il socio mantiene la propria qualifica annualmente, o comunque in coincidenza con l’esercizio sociale (normalmente coincidente con l’anno solare dal 01/01 al 31/12 di ogni anno). Il socio che intenda recedere dall’Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata tre mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato. Ove ricorressero gravi motivi, ai sensi dell’art. 24 secondo comma del Codice civile la Assemblea generale dei soci può deliberare la esclusione del socio che: 
- Abbia compiuto gravi inadempienze all’indirizzo della associazione
- Sia incapace di fornire il contributo personale richiesto
- Abbia perso perso i requisiti necessari per l’ammissione
- Abbia posto in atto condotte che lesive della reputazione morale dell’associazione

Il numero dei soci è illimitato.

L’adesione all’Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato, salvo i termini sopra indicati ai fini delle dimissioni. Soci sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio direttivo, dichiarando di voler partecipare alla vita associativa e di accettare, senza riserva alcuna, le norme di cui al presente Statuto, le attività e le finalità dell’Associazione. All’atto di presentazione della domanda di associazione, l’aspirante socio dovrà versare la quota sociale annuale, che in caso di mancata accettazione sarà tempestivamente rifusa allo stesso aspirante socio. Ogni socio è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente Statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell’Associazione. Fra gli aderenti all’Associazione esiste parità di diritti e di doveri. Agli associati di maggiore è riconosciuto (a seconda della qualifica di socio e secondo le distinzioni sopra riportate) diritto di voto per l’approvazione e le modifiche allo Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.Ogni associato ha diritto ad uno ed un solo voto, sono ammessi i voti per delega secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9. 

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo e non è rimborsabile, nemmeno in caso di dimissioni o di perdita, per qualsiasi motivo, della qualifica di associato.Il versamento della quota annuale deve essere effettuato ogni anno entro il 28 febbraio o comunque entro il termine per la approvazione del rendiconto annuale. Trascorso inutilmente tale termine, i soci che non avessero provveduto al versamento saranno considerati morosi ed esclusi ipso facto dal diritto di voto. Il Consiglio direttivo, ove sussista una comprovata situazione di insolvenza ovvero, comunque,  di  grave  difficoltà  economico-finanziaria  dell’ente  potrà  sollecitare  i  soci  a effettuare, su base volontaria e discrezionale, versamenti in conto copertura perdite o a fondo perduto. La qualità di socio non è trasmissibile così come non è trasmissibile la quota associativa. Le cariche sociali, elette dall’assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso, è tuttavia possibile riconoscere ai soci un rimborso per le spese eventualmente sostenute per lo svolgimento delle attività finalizzate al raggiungimento degli scopi associativi. Dette spese andranno documentate (rimborso a piè di lista). Ove il rimborso fosse di natura forfetaria, andrà accompagnato da apposita ricevuta assoggetta a ritenuta di acconto così come per legge. Parimenti ai soci che potessero fornire prestazioni professionali, può essere riconosciuto adeguato compenso. Il diniego di ammissione ovvero l’ammissione e la radiazione possono essere impugnate da chi abbia interesse diretto e attuale ad opporsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, innanzi all’Assemblea, con reclamo da presentare al Presidente. Il Consiglio direttivo conserva e cura l’aggiornamento del Libro dei soci, ove sono riportati i nominativi, estremi e recapiti di coloro che assumano tale qualità.

Art. 7  – Doveri e diritti dei soci

Il Socio di qualsiasi categoria è tenuto alla rigorosa e scrupolosa osservanza allo Statuto ed al Regolamento. Qualora non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo o si renda comunque indesiderabile per il suo comportamento potrà essere escluso da parte del Consiglio Direttivo a norma del successivo articolo 9).

La qualifica di socio si perde per:
- dimissioni, da presentare tramite lettera raccomandata indirizzata all’Associazione con almeno tre mesi di anticipo, rispetto i termini già indicati al precedente articolo 6;
- radiazione, deliberata dal Consiglio direttivo (e ratificata dalla Assemblea generale dei soci) nei confronti del socio che violi le norme dello Statuto, commetta azioni ritenute contrarie ai principi ispiratori dell’Associazione o che, con la sua condotta, ostacoli il perseguimento dell’oggetto; 
- la radiazione non dà diritto a rimborsi o indennizzi di alcun genere;
- morosità nel pagamento della quota annuale, pronunciata dal Consiglio direttivo, trascorsi sessanta giorni dal termine convenuto per il pagamento.

Art. 8 – Organi sociali

Gli Organi Sociali dell’Associazione sono costituiti da:

- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario Generale, se elettivo 
- Il Tesoriere, se elettivo 
- Il Consigliere, se elettivo

Art. 9 Assemblea dei soci

L’assemblea generale dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci (che ne abbiano diritto secondo quanto stabilito nel precedente articolo 6) in regola con il versamento della quota sociale e che, alla data dell’avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro dei soci. L’assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro il mese di aprile, nella sede dell’Associazione, o in quella indicata nella convocazione, per:
- l’approvazione del rendiconto annuale al termine dell’esercizio sociale
- per la lettura del programma di attività per l’anno successivo
- per la lettura del rendiconto previsionalesu proposta del Consiglio direttivo. 

In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data su richiesta del Consiglio, ovvero quando sia stata fatta domanda scritta al Presidente da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.

La convocazione dell’assemblea è effettuata dal Presidente con avviso esposto nella sede sociale e tramite l’invio agli associati di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nel Libro dei soci, almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, e deve contenere la sede, la data, l’orario e l’ordine del giorno della riunione. L’Assemblea è valida, in prima convocazione, allorché risultino presenti, in proprio per delega, almeno la metà dei soci aventi diritto di voto ed, in seconda convocazione, da tenersi ad almeno a sei ore distanza dalla prima, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.Il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere un verbale dell’assemblea controfirmandolo in calce insieme al Presidente, al quale spetta, inoltre, la verifica del diritto di intervento di ciascun partecipante. I verbali dell’Assemblea sono riportati in apposito Libro delle adunanze e delle deliberazioni dei soci. 

L’assemblea ha più in generale il compito di deliberare:
1) sul programma generale dell’Associazione;
2) sul rendiconto a consuntivo;
3) sul rendiconto a preventivo
4) sulla espulsione degli associati
5) sulla ammissione di nuovi associati
6) sulla nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero
7) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
8) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall’Associazione
9) sulle modifiche dello Statuto
10) sullo scioglimento della associazione
11) sulla devoluzione del patrimonio sociale
12) sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.

L’Assemblea ordinaria e straordinaria deliberano, sugli argomenti posti all’ordine del giorno, con la maggioranza assoluta (50%+1) dei votanti (maggioranza assoluta dei presenti). Per il solo punto 8 è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati. Per i soli punti 9 e 10 occorre la presenza di almeno i 3/4 dei soci aventi diritto al voto ed un voto a maggioranza qualificata (3/4 dei presenti) sia in prima che in seconda convocazione. In tutti i casi non previsti per le deliberazioni ordinarie nomenclate nel secondo capoverso del presente articolo, l’Assemblea generale dei soci andrà convocata in forma straordinaria. 

 

In Assemblea ciascun socio ha un voto: si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all’art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio. Eventuali deleghe dovranno pervenire alla presidenza della Assemblea generale dei soci prima che la stessa ne deliberi la validità. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art. 10 Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente tutta l’attività associativa. È composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti dall’Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.In conformità all’art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell’Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2382 cod. civ. Il Consiglio direttivo è composto dai soci fondatori che mantengono, salvo modifiche statuarie,  illimitatamente tale carica.Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed un Segretario.Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento di costui, da un VicePresidente nominati al suo interno. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e, in via straordinaria, su richiesta del Presidente o di almeno due componenti. Se nel corso dell’anno sociale dovessero venire a mancare uno o più consiglieri, si procederà alla sostituzione degli stessi con elezione alla prima assemblea utile.Le riunioni del Consiglio direttivo dovranno risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro dei verbali del Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea. Le riunioni del Consiglio direttivo dovranno risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro dei verbali del Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. In particolare, ha il compito di realizzare gli scopi sociali. e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni: 
- provvede alle funzioni di controllo sull’attuazione delle deliberazioni e degli indirizzi programmatici dell’Associazione espressi dall’Assemblea e si adopera per il raggiungimento dei fini dell’Associazione, anche deliberando su questioni di interesse generale non rientranti nella competenza esclusiva dell’Assemblea generale;
- redige ed eventualmente modifica la bozza del Regolamento, da sottoporre all’Assemblea nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emana qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell’Associazione;
- nomina e scioglie Commissioni di studio, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici, di cui possono far parte anche non soci, finalizzati all’esame e alla risoluzione di determinati problemi e all’attuazione di compiti specifici;
- approva eventuali accordi o contratti collettivi stipulati con Enti, Istituzioni, Associazioni od Organizzazioni in genere;
- prende tutte le deliberazioni occorrenti per l’amministrazione e conduzione dell’Associazione, inclusi l’assunzione ed il licenziamento del personale di qualsiasi categoria e chiusura dell’esercizio stesso;presenta all’assemblea, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio preventivo relativo all’esercizio successivo all’attribuzione di qualsiasi incarico professionale;
- espleta ogni altro incarico conferitogli dallo Statuto, dal regolamento interno e dalle deliberazioni assembleari;
- redige il rendiconto annuale (e preventivo), nonché la relazione sulle attività associative svolte nell’anno sociale,  e presenta all’assemblea lo stesso per l’approvazione entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio;
- stabilisce l’importo delle quote associative per le diverse categorie di soci e ne fissa le modalità di pagamento;
- determina i corrispettivi per le diverse prestazioni specifiche eventualmente offerte dall’Associazione e ne fissa le modalità di pagamento;
- decide in maniera inappellabile in merito all’accoglimento delle domande di ammissione all’Associazione da parte degli aspiranti, la cui ammissione andrà poi ratificata dalla Assemblea generale dei soci;
- delibera inoltre in merito al recesso dei soci ed alla loro esclusione in caso di inosservanza allo Statuto, al regolamento ed alle altre norme di comportamento, da sottoporre a ratifica della Assemblea generale dei soci;delibera in merito al mancato pagamento delle quote associative dovute entro il termine stabilito e di ogni altra somma comunque dovuta all’Associazione;
- delibera sulla esclusione del socio che persegua fini differenti e in contrasto con lo scopo previsto dal presente Statuto, eventualmente sospendendolo, e sottoponendo poi alla Assemblea generale di soci la eventuale esclusione.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, del Segretario Generale e può attribuire ad altri Consiglieri incarichi specifici. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun Consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione.Esso deve essere riunito ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei Consiglieri. Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l’elencazione delle materie da trattare. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere con maggiore anzianità. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiedeI Consiglieri sono tenuti a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all’interno  del Consiglio. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo cessa dalla carica ed il Presidente rimane in carica temporaneamente per l’ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta ordinaria dell’assemblea entro e non oltre sessanta giorni, al fine della nomina del nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo decade:
a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell’Assemblea.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
a) per dimissioni
b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.
In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.

Art. 11 Consiglieri

Consigliere è colui che contribuisce con la propria figura al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione, ha diritto di voto nel Consiglio Direttivo. Le prestazioni di tutti i Consiglieri eletti sono fornite di norma a titolo gratuito, ma potranno essere rimborsate le spese sostenute dai membri del Consiglio nell’espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso secondo le medesime modalità previste per i soci e meglio descritte al superiore articolo 6.

Art. 12 Presidente del Consiglio direttivo

Il Presidente dell’Associazione eletto in seno al Consiglio Direttivo rappresenta anche agli effetti di legge l’Associazione stessa, convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni, firma il preventivo ed il rendiconto annuale da presentare ai soci e le eventuali relazioni sulla gestione. Egli dirige e coordina l’attività dell’Associazione in conformità e in esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo adottando i provvedimenti gestori necessari per il conseguimento dei fini sociali e compiendo tutti gli atti che si rendessero necessari nell’interesse dell’Associazione e che non siano demandati per Statuto ad altri organi sociali. In caso di sua assenza, temporaneo impedimento o dimissioni, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo, o, in difetto, dal Consigliere più anziano.Il presidente può anche esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile

Art. 12 Il Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto.

Art. 13 Segretario

Il Segretario Generale, se nominato, collabora con il Presidente e cura l’esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo; redige i verbali delle adunanze del Consiglio direttivo ed ha la responsabilità di fare osservare la disciplina interna dell’Associazione, anche nei riguardi del personale dipendente. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento. 

Art. 14 Tesoriere

Il Tesoriere, nominato ai sensi dell’art 10  del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 15 Esercizio sociale e bilancio

L’anno sociale e l’esercizio finanziario coincidono con l’anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all’assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:
- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l’Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall’Associazione ai sensi dall’articolo 6 del Codice del Terzo settore.

Se l’Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno, ed a pubblicarlo sul proprio sito Internet. Se l’Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. 

Art. 16 Entrate e Patrimonio

Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote sociali;
- dalle eventuali elargizioni fatte dai soci e da terzi;
- dai ricavi derivanti dall’organizzazione di eventi, festival, convegni studi e ricerche;
- da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi e liberalità dello Stato, dei Ministeri, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali e da altre associazioni aventi la stessa finalità;
- da contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- da ogni altra forma di finanziamento in conformità alle vigenti leggi e regolamenti;
- dai corrispettivi per le diverse prestazioni specifiche offerte dall’Associazione agli associati;da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio della società. Il Patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell’associazione;
- dagli avanzi delle gestioni precedenti accantonate come riserve.

Art. 17 Personale retribuito

L’associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del Codice del Terzo settore. È quindi possibile ricorrere, quando sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità sociali, a prestazioni di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35 comma 1 del codice del terzo settore (prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati). I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione ove nel caso di lavoro dipendente il rapporto sia demandabile a contrattazione di secondo livello od in mancanza di CCNL di settore a riferimento.I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del Codice del Terzo settore

Art. 18 Responsabilità della associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

Art. 19 Assicurazione della associazione

L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

Art. 20 Divieto di distribuzione degli utili

É fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 21 Norme disciplinari

É passibile di sanzione disciplinare il Socio che si sia reso responsabile direttamente o per tramite terzi di inosservanza dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione o di comportamento non conforme alla dignità ed ai doveri di Socio.
Le sanzioni disciplinari sono:
- il richiamo scritto;
- la sospensione temporanea;
- la radiazione.
Sulle sanzioni disciplinari delibera il Consiglio Direttivo.

Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza specifica contestazione scritta degli addebiti, da parte del Presidente o del Consiglio Direttivo che procedono di propria iniziativa o su proposta di qualunque socio. L’atto con il quale si comunicano gli addebiti deve contenere l’invito al socio a far pervenire al Consiglio Direttivo entro quindici giorni di sue deduzioni scritte o la richiesta di essere ascoltato di persona. Ogni decisione in merito del Consiglio direttivo deve essere comunicata per iscritto all’incolpato e al socio che avesse eventualmente proposto azione disciplinare.La eventuale espulsione del socio, susseguente la sua eventuale sospensione, andrà ratificata dalla Assemblea generale dei soci.

Art. 22 – Clausola compromissoria

Salvi i casi di competenza inderogabili dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, tutte le eventuali controversie sociali tra i soci, e tra questi e l’Associazione o suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di un collegio di tre arbitri, amichevoli compositori, da nominarsi dal Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Trapani. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura entro sessanta giorni dalla costituzione del collegio. Il loro lodo sarà inappellabile.


Art. 23 – Scioglimento

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, l’Associazione si scioglie per valida deliberazione dell’Assemblea Straordinaria, con il voto previsto per tale adunanza. L’assemblea straordinaria designerà entro un mese, e con le maggioranze richieste dalla legge, uno o più liquidatori incaricati dello scioglimento. In caso di estinzione, cancellazione o scioglimento, tutte le attività sociali che eventualmente rimanessero dopo l’estinzione dei debiti e il recupero delle quote da parte dei soci dovranno essere versate ad altra Associazione avente finalità analoghe all’Associazione ovvero devolute ad Associazioni o enti aventi finalità di utilità generale.


Art. 24 – Norme di rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico in materia di associazioni di promozione sociale di cui, al Codice del Terzo settore.

 

 

 

 

 

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